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Nuova rateazione delle cartelle Equitalia: girandola di date

Il decreto legislativo sulla riforma della riscossione prevede numerose novità riguardanti la rateazione delle cartelle Equitalia. In alcuni casi la disciplina si applica anche retroattivamente, ma l’entrata in vigore delle nuove regole è complessa ed impone l’effettuazione di alcune distinzioni. La data di entrata in vigore della nuova disciplina non è ancora conosciuta, in quanto il decreto è in attesa dei pareri delle Commissioni parlamentari per poi essere approvato dal Governo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Decorreranno poi ulteriori quindici giorni di vacatio legis e così seguirà la definitiva entrata in vigore. Tale data rappresenta lo spartiacque per individuare le rateazioni già concesse e quelle nuove al fine di applicare la regola della decadenza dopo otto rate insolute o dopo cinque rate insolute. La stessa data assumerà rilievo per verificare le decadenze intervenute nei 24 mesi precedenti con la possibilità di essere riammessi al piano di rateazione.

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Nel decreto legislativo sulla riforma della riscossione, approvato dal Consiglio dei Ministri venerdì scorso, sono previste numerose novità riguardanti la rateazione delle cartelle Equitalia.
In primis, la decadenza dalla rateazione si verifica qualora il numero delle rate non pagate, anche non consecutive, è pari a cinque.
In precedenza (in verità la norma è ancora oggi in vigore), la decadenza era collegata al mancato pagamento di otto rate.
In secondo luogo il decreto delegato ha previsto a regime la possibilità di essere ammesso nuovamente alla rateazione qualora il contribuente sia decaduto.
In tale ipotesi è necessario pagare preventivamente (entro la data di presentazione dell’istanza) tutte le rate scadute ed insolute.
Successivamente il debito residuo potrà essere nuovamente oggetto di rateazione per un numero di rate mensili non superiore a quelle non ancora scadute alla medesima data.
L’entrata in vigore è disciplinata dal successivo art. 15 del Decreto legislativo.
In particolare, si prevede che le disposizioni di cui all’art. 19, commi 1, 1 – quater e 3 del D.P.R. n. 602/1973, come modificate “si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto …” .
Conseguentemente, al fine di verificare se il contribuente sia o meno decaduto dal piano di rateazione concesso è necessario verificare preventivamente la data di concessione della rateazione.
Ad esempio se la rateazione è stata concessa il 7 settembre 2015, la nuova disciplina non è ancora applicabile (le nuove regole non sono ancora in vigore) e il mancato pagamento, ad esempio di sette rate, non determina la decadenza dal beneficio.
Ciò anche laddove il debito insoluto dovesse perdurare allorquando il Decreto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
In pratica questo piano di rateazione sarà comunque soggetto, anche in futuro alle precedenti regole in tema di decadenza.
Viceversa, qualora la rateazione dovesse essere concessa dopo l’ approvazione definitiva del Decreto legislativoin rassegna (trascorso il periodo di vacatio legis), si applicherà la nuova regola delle cinque rate insolute. In questo caso tale circostanza darà luogo alla decadenza dal beneficio.
Il medesimo articolo 15 prevede, sempre con disciplina transitoria, la possibilità di essere riammessi alla rateazione anche per i piani di rateazione già concessi alla data di entrata in vigore delle novità.
La previsione era necessaria in quanto, in mancanza di una disposizione espressa, applicando la vecchia normativa il contribuente, una volta decaduto, non avrebbe avuto la possibilità di essere nuovamente ammesso alla rateazione.
Tuttavia, tale possibilità è subordinata ai contribuenti che sono decaduti dai piani di rateazione entro i 24 mesi precedenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.
Se, ad esempio, il contribuente è decaduto una volta decorsi più di due anni dall’entrata in vigore del Decreto legislativo in corso di approvazione non potrà più essere ammesso al beneficio della rateazione.
La data di entrata in vigore della nuova disciplina non è ancora conosciuta in quanto il decreto è in attesa dei pareri delle Commissioni parlamentari per poi essere approvato dal Governo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Da tale momento decorreranno ulteriori quindici giorni di vacatio legis e così seguirà la definitiva entrata in vigore.
Tale data rappresenta lo spartiacque per individuare le rateazioni già concesse e quelle nuove al fine di applicare la regola della decadenza dopo otto rate insolute o dopo cinque rate insolute.
La stessa data assumerà rilievo, come ricordato, per verificare le decadenze intervenute nei 24 mesi precedenti con la possibilità di essere riammessi al piano di rateazione.
In questo caso, però, la regola della decadenza subisce ancora un’eccezione.
In pratica se il contribuente è decaduto nei due anni precedenti rispetto alla data di entrata in vigore delle novità, può essere nuovamente ammesso al beneficio, ma il mancato pagamento anche di sole due rate (non consecutive) darà luogo ancora una volta alla decadenza.
In tale ipotesi il legislatore ha previsto la decadenza dopo il pagamento di sole due rate (anziché cinque) in quanto la riammissione al beneficio è stata resa possibile nonostante si trattasse di un “vecchio” piano, cioè nonostante la dilazione sia stata concessa prima dell’entrata in vigore delle ultime novità.
 


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