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Equitalia torna l'anatocismo

Torna l’anatocismo sulle cartelle esattoriali dopo che una legge del 2011 lo aveva cancellato: le Camere, infatti, stanno per approvare una norma che prevede l’applicazione degli interessi di mora non solo (come fino ad oggi) sulle tasse non pagate e confluite nelle cartelle di Equitalia ma anche sulle sanzioni pecuniarie, sugli stessi interessi da ritardata iscrizione a ruolo e da dilazione in caso di rateazione. Insomma, l’incubo di ogni contribuente si sta per realizzare: gli “interessi sugli interessi”! Questa volta, però, non è un modo di dire, ma una triste realtà, peraltro anche in controtendenza rispetto a quello che lo stesso Governo ha già fatto, da un lato, con le banche (eliminando definitivamente l’anatocismo a partire dal 1° gennaio 2014, perché ritenuta una pratica contraria agli interessi del consumatore) e, dall’altro lato, con la stessa Equitalia, riducendo l’aggio dall’8% al 6%. Ma, come ben si sa, quello che esce dalla porta riesce sempre ad entrare dalla finestra.

anatocismo cartelle

Dunque, la riduzione dell’aggio non porterà alcun beneficio poiché, a fronte del minor importo destinato a Equitalia, aumenterà quello invece diretto all’erario.

Come noto, se il contribuente non paga la cartella esattoriale entro 60 giorni dalla notifica, scattano anche gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo; ma attualmente tali interessi si applicano solo alla tassa non pagata e non anche alle sanzioni pecuniarie e agli interessi. Invece, il nuovo testo di legge vorrebbe estendere l’applicazione degli interessi moratori (attualmente al 4,88%) anche a tali ultime due voci: ossia
– sulle sanzioni
– sugli altri interessi da ritardata iscrizione a ruolo
– ed eventualmente su quelli da dilazione, in caso di rateazione.
Tali interessi scatterebbero per ogni giorno di ritardo, da quando è stata ricevuta la cartella.

Così facendo, il conto finale sarebbe di gran lunga più salato. Si tenga conto infatti che gli interessi decorrono dal giorno della notifica della cartella e fino alla data del pagamento effettivo.

Facendo un esempio concreto: se il contribuente riceve una cartella di pagamento in cui le imposte, sanzioni e interessi iscritti a ruolo ammontano a 10mila euro e il pagamento avviene dopo 100 giorni dalla notifica, gli interessi di mora saranno quindi pari a 133,70 euro.
Peraltro, gli interessi di mora sono dovuti anche laddove il contribuente proponga istanza di rateazione ad Equitalia dopo sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. In tal caso, vanno calcolati dalla data di notifica della cartella e fino al giorno di presentazione dell’istanza.


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