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Equitalia in stand by per le ferie

Anche nella meteorologicamente “corta” estate di quest’anno, i tribunali chiudono i battenti. Per i termini processuali, infatti, scatta il consueto stop di metà estate, previsto dall’articolo 1 della legge 742/1969: il conteggio dei giorni – per depositare atti e documenti – si interrompe alla fine di luglio, per ricominciare dal 16 settembre.

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La sosta estiva vale anche per i tempi delle liti fiscali. Stessa sospensione dei termini (dall’1 agosto al 15 settembre), quindi, anche per il contenzioso tributario.
Ferma restando, in ogni caso, la possibilità per l’Agenzia delle Entrate e per Equitalia di notificare avvisi di accertamento e cartelle di pagamento.

Articolo 1, legge 742/1969
Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall’articolo 201 del codice di procedura penale.
Però, bisogna ricordare che per alcune materie, indicate dall’articolo 92 della legge sull’ordinamento giudiziario (regio decreto n. 12/1941), la sospensione feriale dei termini processuali è espressamente esclusa.

Processo tributario
Sono sospesi tutti i termini entro i quali le parti possono procedere al deposito degli atti previsti nel contenzioso tributario in ogni grado di giudizio, a partire dalla Commissione tributaria provinciale fino alla Cassazione.
Anche per il deposito di documentazione o memorie illustrative, la tempistica rimane “sospesa” durante il periodo estivo, mentre nel caso di accertamento con adesione, ai 90 giorni di “blocco” previsti dal momento della presentazione dell’istanza di impugnazione dell’atto, si sommano quelli rientranti nel periodo di pausa estiva.

Adempimenti fiscali
Più brevi le ferie per i termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni o denunce fiscali: le scadenze che cadono nel periodo compreso fra l’1 e il 20 agosto sono state stabilmente differite all’ultimo giorno di questo intervallo di tempo, il 20 appunto, senza che sia dovuta alcuna maggiorazione (articolo 3-quater, Dl 16/2012).

Mediazione tributaria
Da quest’anno (più precisamente, per gli atti notificati a decorrere dal 2 marzo 2014), per effetto delle modifiche normative apportate dalla Stabilità 2014 (articolo 1, comma 611, legge 147/2013) alla mediazione tributaria (articolo 17-bis del Dlgs 546/1992), la sospensione feriale dei termini processuali dall’1 agosto al 15 settembre, diversamente da quanto previsto dalla previgente disciplina, trova applicazione – benché si tratti di una fase amministrativa e non processuale – anche in riferimento al termine di 90 giorni entro il quale deve concludersi il procedimento di mediazione, il Fisco cioè deve decidere se accogliere o meno la richiesta.
Per questo tipo di procedimento, restano ovviamente “congelati” i termini processuali, quali quelli relativi alla proposizione dell’istanza o il deposito del ricorso in commissione.

Come opera la sospensione
Nel caso in cui il termine di impugnazione di un atto o di una sentenza (che, a pena di inammissibilità, deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica) sia antecedente all’inizio del periodo feriale, o scada durante tale periodo, si conteggiano i giorni fino al 31 luglio, sospendendo poi il conteggio dal 1° agosto fino al 15 settembre, e si continua il calcolo dal 16 settembre in poi.
Se il termine iniziale è compreso all’interno del periodo feriale, si comincia a contare i giorni a partire dal 16 settembre.

Esempio
Il contribuente, che riceve la notifica di un avviso di accertamento il 5 agosto, deve iniziare il conteggio dei 60 giorni per l’impugnazione dell’atto a partire dal 16 settembre, con scadenza quindi al 14 novembre.
Se, invece, la notifica dell’avviso fosse arrivata lo scorso 19 luglio, i prescritti 60 giorni andrebbero calcolati nel seguente modo:

  • 12 giorni, dal 20 al 31 luglio
  • sospensione feriale dall’1 agosto al 15 settembre
  • 48 giorni, dal 16 settembre al 2 novembre.

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