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Cartelle Equitalia prescrizione - suggerimenti

Tutte le cartelle notificate da Equitalia sono soggette alla prescrizione, cioè all’estinzione a seguito dell’inerzia della stessa Equitalia protratta per il numero di anni stabiliti dalla legge e, di conseguenza, non devono essere pagate.

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La disciplina della prescrizione in discorso è, tuttavia, diversa a seconda che si riferisca a sanzioni amministrative o a tributi e tasse.
Rimandando ai prossimi articoli la prescrizione in materia di tributi e tasse, di seguito illustro la prescrizione delle cartelle di Equitalia per sanzioni amministrative.

Per fugare ogni dubbio è opportuno riassumere le prescrizioni di queste sanzioni così come previste dalla legge.
Innanzi tutto preciso che l’ente impositore di cui si parlerà nel proseguo è l’ente che richiede il pagamento della sanzione amministrativa (per esempio: se si tratta di una sanzione elevata dalla Polizia Municipale, l‘ente impositore normalmente è il Comune).
In ogni caso l’ente impositore deve essere indicato nel verbale che viene notificato.

Per chiarezza, vediamo il procedimento ed i rispettivi termini di prescrizione:
1) verbale di accertamento. Entro 90 giorni dal giorno della violazione l’ente impositore deve notificare il verbale di accertamento.
Se ritarda, la sanzione si estingue in forza dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981 (o nel caso di violazione del codice della strada, ai sensi dell'art. 201 Cds).
2) ordinanza ingiunzione. Entro i successivi cinque anni dalla notifica del verbale, l’Ente impositore deve notificare un ulteriore atto chiamato tecnicamente ordinanza ingiunzione a meno che il debitore/trasgressore non proponga impugnazione e non paghi.
In questo caso la prescrizione di cinque anni decorrerà dalla notifica dell’ordinanza ingiunzione.
N.B. Nel caso di violazioni al codice della strada,  l'ordinanza ingiunzione viene emessa solo nel caso in cui si faccia ricorso al Prefetto, che deve emetterla entro 210 giorni dal ricevimento del ricorso.
3) cartella esattoriale. Entro i cinque anni successivi alla notifica dell’ordinanza ingiunzione, oppure del verbale di accertamento di violazione del codice della strada, Equitalia su incarico dell’Ente Impositore deve notificare una cartella che ingiunga il pagamento. In alternativa, l'ente impositore può emettere direttamente, senza incaricare Equitalia, una ingiunzione di pagamento.
Anche questa cartella di Equitalia (o l'ingiunzione di pagamento) va in prescrizione in cinque anni decorrenti dalla data di notifica della cartella medesima se non è seguita dalla notifica di un ulteriore atto chiamato avviso di mora.

Se, tuttavia, viene notificato detto avviso di mora, la prescrizione della cartella decorre dalla data di notifica dell’avviso di mora ed è sempre di cinque anni.
A proposito della prescrizione delle cartelle per sanzioni amministrative è importante segnalare che Equitalia sostiene - a torto, secondo la giurisprudenza più recente e ormai consolidata - che il termine di prescrizione sia di dieci anni a decorrere dalla notifica della cartella o dell’ultimo avviso di mora e, pertanto, costringe il cittadino a rivolgersi al Giudice al fine di far valere i suoi diritti.

Come difendersi se la cartella di Equitalia è prescritta?
Generalmente, la prescrizione della cartella viene fatta valere con l'impugnazione di atti esecutivi che seguono la notifica della cartella stessa (fermo amministrativo dell'auto, pignoramento, etc.). Ma è sempre possibile chiedere ad Equitalia di sgravare la cartella anche prima che sia iniziata l'esecuzione forzata.
Quindi, nel caso che siano decorsi i cinque anni dalla notifica della cartella o dall’avviso di mora, senza che nel frattempo sia iniziata l'esecuzione (es., fermo amministrativo, pignoramento etc.), preciso il comportamento da adottare dal cittadino:
A) istanza di sgravio ad Equitalia. Prima di rivolgersi ad un giudice, è possibile fare domanda di sgravio direttamente ad Equitalia da inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Di seguito, il modulo di istanza di sgravio.
B) opposizione all'esecuzione. Se Equitalia non provvede allo sgravio, sarà necessario citare Equitalia di fronte al Giudice di Pace al fine di fare dichiarare la prescrizione. Preciso che in caso in cui l’importo dovuto sia inferiore a € 1.100,00 è possibile rivolgersi al Giudice di Pace senza l’assistenza di un difensore (attraverso una citazione orale oppure utilizzando uno schema di atto di citazione).
Nel caso in cui l’importo sia superiore a € 1.100,00 sarà necessaria l’assistenza di un avvocato ma il Giudice di pace, dopo aver visto la copia della lettera con istanza di sgravio, potrà porre le spese processuali a carico di Equitalia.


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Modulo dell'istanza di sgravio da inviare per racc. a/r, allegando fotocopia (e non l'originale!) della cartella esattoriale e, se notificato, dell'avviso di mora.
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Spett.le EQUITALIA ……….  s.p.a.
Agente della riscossione per la Provincia di ……………………………
con sede in………………..
Istanza di sgravio
Il sottoscritto ..... , nato ......., residente ........., Codice fiscale
espone:
- che in data………….. gli è stata notificata la cartella n. ………..che si allega in fotocopia;
- [che in data ……….. gli è stato notificato l’avviso di mora che si allega in fotocopia;]
- che sono decorsi cinque anni dalla notifica;
- che il credito è prescritto.
Per quanto sopra il sottoscritto
chiede
che EQUITALIA s.p.a. Agente della riscossione per la provincia di …………. Voglia effettuare lo sgravio di detta cartella per intervenuta prescrizione successivamente alla notifica.
Allega la fotocopia della cartella [e dell'avviso di mora]
LUOGO, DATA E FIRMA (in originale per esteso)

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