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Moratoria interessi per cartelle Equitalia

In data 27 novembre 2013 il Senato ha approvato il disegno di legge n.1120, c.d. Legge di Stabilità.
Tra le molteplici disposizioni previste nel testo, rientra anche il condono degli interessi di mora delle cartelle esattoriali, ovvero la possibilità per il contribuente di pagare le cartelle di pagamento emesse dall'Agente della Riscossione senza interessi.

Tale disposizione è prevista dal comma 424, di cui si riporta integralmente il testo:

"424. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, e affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere interessi e con il pagamento:
a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo;
b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112."


Il successivo comma 425, stabilisce l'onere informativo a carico degli Agenti della Riscossione, che dovranno informare mediante posta ordinaria i contribuenti sulla possibilità del pagamento agevolato.
Stabilisce, altresì, le modalità di pagamento: il contribuente dovrà sottoscrivere un apposito atto, entro il 30 giugno 2014, in cui dichiara di avvalersi della facoltà di pagare il proprio debito senza interessi.
I pagamenti dovranno avvenire in due momenti: un primo pagamento, pari al 50% del dovuto, da versarsi contestualmente alla presentazione del suddetto atto, entro il 30 giugno 2014; il secondo pagamento, pari alla restante metà, da versarsi entro il 16 settembre 2014.

Si riporta il testo integrale del comma:
"425. Entro il 30 maggio 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori di cui al comma 424 che, entro il 30 giugno 2014, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 424, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al medesimo comma 424. Il residuo importo è versato entro il 16 settembre 2014."

Di seguito, gli ultimi tre commi riguardanti la misura in esame:
"426. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi e ai tributi costituenti risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, e quelle dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti."

"427. La definizione di cui al comma 424 si perfeziona con l'integrale versamento di cui ai commi 424 e 425. In tal caso, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato delle somme residue e contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali degli enti i crediti corrispondenti alle quote discaricate."

"428. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è approvato il modello dell'atto di cui al comma 425 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte degli agenti della riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse e di invio dei relativi flussi informativi."


Dott. Gennaro Esposito

 

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