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Rimborso per le ganasce fiscali

Equitalia deve risarcire i danni per le ganasce fiscali iscritte sull'auto nonostante il credito da recuperare sia ormai prescritto. Il fermo dell'autovettura ha provocato disagi e danni morali alla contribuente, un'insegnante che la usava per andare ogni giorno presso la sua scuola distante oltre duecento chilometri da casa. Così è scattato un risarcimento del danno per 500 euro oltre ad altri 500 euro per le spese di giudizio.

A deciderlo sono stati i giudici tributari di Campobasso (presidente e relatore Di Nardo), con la sentenza 182/1/2013 depositata lunedì 23 dicembre. La Commissione di primo grado ha riconosciuto quello che in gergo tecnico si chiama danno da lite temeraria e che chiama al risarcimento la parte risultata soccombente in giudizio. In questo caso il collegio ha riconosciuto che Equitalia ha agito «senza la normale prudenza» perché il credito da recuperare era abbondantemente prescritto.

DOCUMENTI
La sentenza della Ctp Campobasso

La vicenda 
Ma cosa era successo? Tra marzo e luglio del 2001 la contribuente era stata raggiunta da tre cartelle di pagamento: una relativa a contributi Inps e le altre due a imposte e tributi. Dopo quasi dodici anni (aprile 2013) Equitalia ha proceduto a mettere le ganasce fiscali all'autovettura della contribuente. Solo che erano già passati i dieci anni necessari a far scattare la prescrizione (così come previsto dall'articolo 2946 del Codice civile). In realtà, l'agente della riscossione ha sottolineato in giudizio che nel 2005 aveva inviato altre intimazioni di pagamento che, a suo avviso, avrebbero interrotto la prescrizione. Già, però, la Commissione tributaria aveva accolto la richiesta di sospensiva nello scorso mese di maggio. Ora, oltre ad annullare il provvedimento di fermo, ha anche deciso la condanna di Equitalia al risarcimento dei danni. La decisione riguarda la sola parte dei tributi richiesti con le cartelle, perché il collegio molisano ha ricordato come per la parte dei crediti Inps fosse competente il giudice del lavoro.
La sentenza riconosce che all'epoca del fermo l'insegnante lavorava in un istituto scolastico a duecento chilometri di distanza dalla sua abitazione. Di conseguenza «è ragionevole presumere che fu privata ingiustamente della possibilità di utilizzare la propria autovettuta subendo notevoli disagi e danni materiali». A tal proposito, la pronuncia ricorda anche quanto già precisato dalla Cassazione (pronunce 6976/2003 e 17485/2011): «Il danno da lite temeraria è costituito non già dalla lesione della posizione materiale della parte vittoriosa, ma dagli oneri di ogni genere (patema d'animo, perdite di tempo occorrenti per approntare la propria difesa, preoccupazione di potere soccombere di fronte a un evidente abuso dell'autorità) che abbia dovuto affrontare per essere stala costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa della parte avversa e dai disagi in genere sopportati per effetto di quella iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza».

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