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Affinchè un'idea si trasformi in realtà occorre solo l'intervento della volontà umanaTutti coloro che sono incapaci di imparare si sono messi ad insegnare. (Oscar Wilde)

Rendiconto Annuale dell'Amministratore Condominiale

Ogni anno l'amministratore deve presentare all'assemblea condominiale il rendiconto della sua gestione. E' questo il documento più importante nella vita condominiale, sulla base del quale si regolano i rapporti tra proprietari e si verifica la corretta gestione del condominio stesso.

assemblea di condominio

Per questo motivo il documento deve essere presentato in maniera chiara e documentata, in modo da ridurre il più possibile la possibilità di fraintendimenti o di attriti tra proprietari. Il termine rendiconto è infatti ampio e non si esaurisce nella sola presentazione contabile delle entrate ed uscite con saldo finale, ma deve essere integrato con la necessaria documentazione.

 Il rendiconto deve essere inviato dall'amministratore dopo la scadenza dell'esercizio; talvolta il regolamento condominiale ne prevede l'invio entro 2 o 3 mesi da questa data.

Nel caso l'amministratore non renda per due anni il conto della sua gestione, in base all'articolo 1129, anche un solo condomino ne può richiedere la revoca dal ruolo. Tre sono le caratteristiche principali di un rendiconto:

Comprensibilità. Per la sua presentazione non sono richieste forme particolarmente rigorose; quello che è importante è che le voci di entrata ed uscita e le quote di ripartizione siano comprensibili ai condomini.
Trasparenza. E' opportuno allegare al rendiconto un elenco spese molto dettagliato con indicazione dei fornitori, degli estremi dei rispettivi documenti, della descrizione degli interventi e dell'indicazione dei periodi di riferimento dei consumi. L'elenco delle spese deve essere suddiviso per voci e raggruppato per sottoconti. 
Riscontrabilità. I documenti giustificativi delle spese devono essere resi disponibili, per l'eventuale verifica da parte dei condomini, dopo la chiusura della contabilità, prima, durante e dopo l'assemblea, e per tutto il periodo di conservazione obbligatoria degli stessi. Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale devono essere anche dati in copia al condomino che li richiede, il quale è tenuto al pagamento delle relative spese, senza costituire intralcio per l'attività dell'amministratore.

Punto centrale nella stesura del rendiconto è la ripartizione delle spese, da effettuare in base ai creteri dell'artcolo 1123 del Codice Civile. La ripartizione in ragione delle quote di comproprietà.

Il criterio indicato dal 1° comma riguarda le spese relative alle parti comuni, destinate a servire indistintamente tutti i piani ( muri perimetrali, tetto, fondamenta....) od ai servizi comuni non suscettibili di godimento differenziato ( assicurazione, amministrazione...).

Se le parti comuni forniscono un servizio differenziato fra i condomini ( ad esempio il riscaldamento od il condizionamento maggiormente utilizzato dai proprietari di appartamenti più grandi ) è necessario distinguere le spese in:
- spese di conservazione o sostituzione, da ripartire secondo il 1° comma dell'articolo 1123 del Codice Civile;
- spese di esercizio che attengono alla materiale utilizzazione del bene ( costi del combustibile, manutenzione caldaie o ascensore...) da ripartire secondo il 2° comma dell'articolo 1123 del Codice Civile.

La ripartizione in base all'uso.
Tra i beni comuni oggetto di un uso differenziato rientrano le fognature o le canne fumarie, nel caso in cui le unità immobiliari dispongono di un differente numero di allacci. Un caso particolare è quello delle scale e dell'ascensore, per le quali si applica congiuntamente il criterio del 1° e del 2° comma, combinato con l'articolo 1124, che tiene conto anche dell'altezza del suolo. Per il riscaldamento, un criterio frequentemente adottato è la cubatura dei locali.
Quando le spese si riferiscono ad un servizio a fruizione uguale per tuttti i condomini devono essere ripartite in parti uguali, come nel caso dell'antenna centralizzata della televisione e dell'impianto citofonico.

Il riparto per gruppo di condomini.
Il 3° comma dell'articolo 1123 riguarda il cosidetto condomino parziale . In un medesimo edificio o condominio possono, infatti, essere individuate parti omogenee connotate da vera autonomia, dotate di impianti destinati all'utilizzazione esclusiva di un solo gruppo di condomini. All'interno del gruppo dei condomini interessati, le spese saranno ripartite in base al 1° oppure 2° comma.

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